Il Senato ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale promosso da Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ideato per tagliare il numero dei parlamentari e introdurre il referendum propositivo.
La riforma, la seconda nel giro di tre anni dopo la Renzi-Boschi, ridurrebbe, se approvata, il numero dei deputati alla Camera da 630 a 400 e dei senatori che da 315 diventerebbero invece 200. Connesso alla riforma la proposta di inserire una nuova tipologia di referendum non ancora prevista dalla nostra costituzione: il “propositivo” che si aggiungerebbe a quello abrogativo (art. 75) ed a quello costituzionale (art. 138).
A favore hanno votato in 185 contro 54, 4 gli astenuti. Tra questi il Movimento 5 Stelle e la Lega, che avevano presentato il testo, ma anche Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari invece il Partito Democratico, Liberi e Uguali e il gruppo delle Autonomie. Il testo passa ora alla Camera.
La riforma costituzionale: l’articolo 138 della Costituzione Italiana
- La proposta di riforma costituzionale può essere presentata indistintamente da uno dei due rami del Parlamento: la Camera o il Senato, che votano il testo ideato. Per questo passaggio è necessaria la maggioranza relativa; un numero di voti superiore rispetto a quelli per le altre opzioni. Si immagini un comitato di 12 membri, che deve scegliere fra tre opzioni: A, B e C; se A riporta 5 voti, B ne riporta 4 e C ne riporta 3, A ha conseguito la maggioranza relativa ma i favorevoli ad essa (5) sono in numero inferiore agli sfavorevoli (4+3=7).
- Il testo deve passare poi, entro tre mesi, all’altra camera. Nel caso specifico, essendo la proposta di riforma costituzionale partita ed approvata dal Senato per la prima volta, dovrà ora essere letta e votata dalla Camera che può proporre emendamenti, modifiche al testo originale. Anche in questo caso deve essere votata ed approvata a maggioranza relativa.
- Il testo torna, sempre entro tre mesi, al Senato che approva o meno gli eventuali emendamenti proposti dalla Camera. Lo stesso Senato ne può ora proporre di nuovi. Il testo deve essere poi votato. Stavolta la maggioranza richiesta è di 2/3. Il testo può passare, anche in questo caso, da una camera all’altra anche se viene raggiunta la sola maggioranza relativa.
- L’altra Camera riceve il testo e lo vota. La maggioranza richiesta è sempre di 2/3. In alternativa va bene quella relativa.
- Se le camere, votando la riforma, non l’approvano in questo secondo passaggio a maggioranza dei 2/3 ma solo a maggioranza relativa, un soggetto qualunque tra 500mila elettori, 1/5 dei membri di una delle due camere o 5 Consigli Regionali può chiedere un referendum popolare. Altrimenti avviene la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica ed il testo viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale diventando legge dopo 15 giorni.
- Se invece viene chiesto il referendum il Presidente della Repubblica indice un referendum. In questo caso non è previsto un quorum di validità. Se dovesse vincere il “sì” avviene la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica ed il testo viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale diventando legge dopo 15 giorni.