Il tribunale civile di Bologna ha riconosciuto il diritto dei familiari delle vittime della strage di Marzabotto a ricevere il risarcimento dalla Germania. «Le atrocità compiute non dipendevano da scelte individuali dei militari impegnati sul campo, bensì erano parte integrante di un preciso disegno strategico ideato al vertice del Reich». Questo il contenuto della sentenza, non ancora definitiva, emanata sulla base della pronuncia della Corte costituzionale italiana del 2014.
Dal 29 settembre al 5 ottobre 1944, nell’area compresa tra Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, alcuni membri delle SS, le cosiddette Waffen SS, assassinarono circa 800 persone tra donne, anziani e bambini. Oggi, secondo il tribunale del capoluogo emiliano, la Germania dovrà risarcire i parenti dei civili uccisi dai nazisti.
Come si legge tra le righe della sentenza, in quei giorni, «non solo uomini ma anche donne, bambini e anziani, benché del tutto estranei alle attività militari in corso venivano barbaramente uccisi, senza alcuna necessità o giustificato motivo, dagli appartenenti alle SS, che, come accertato dal Tribunale Militare di La Spezia nella sentenza resa il 13 gennaio del 2007, agivano in esecuzione dell’ordine loro impartito di uccidere tutti e distruggere tutto».
Le eccezioni della Repubblica federale tedesca
Per arrivare alla decisione, i giudici italiani hanno dovuto affrontare anche le due eccezioni avanzate dalla Germania, relative al difetto di giurisdizione e alla prescrizione del diritto al risarcimento.
Il tribunale di Bologna tuttavia, nel solco di una giurisprudenza italiana ormai consolidata, le ha respinte entrambe. I crimini di guerra compiuti dai nazisti sono stati definiti imprescrittibili dato che hanno leso diritti fondamentali tutelati da norme inderogabili, posizionate al vertice dell’ordinamento internazionale, che per questo prevalgono su ogni altra norma.
Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione il tribunale bolognese ha invece utilizzato la teoria dei controlimiti. Una garanzia, elaborata negli anni dalla giurisprudenza, per bilanciare le esigenze del diritto interno (assicurare la tutela dei diritti fondamentali della persona) e le disposizioni dei trattati Ue (il primato delle norme europee).
L’’eccezione tedesca troverebbe effettivo fondamento nel diritto internazionale, il quale impone a tutti gli Stati di astenersi dall’esercizio della propria giurisdizione nei confronti degli altri Stati. Quest’obbligo, tuttavia, ha subito nel suo contenuto notevoli evoluzioni.
La teoria dei controlimiti
Se in base all’articolo 117 della nostra Costituzione le fonti europee hanno prevalenza sulle nostre leggi ordinarie, i problemi sorgono quando entrano in contrasto principi europei e leggi fondamentali dell’ordinamento italiano. Da qui la teoria dei controlimiti con cui il tribunale di Bologna ha potuto respingere le eccezioni tedesche e riconoscere il diritto risarcitorio.
In particolare, i giudici emiliani hanno ripercorso l’evoluzione della regola di diritto citando il caso Ferrini. Si tratta della sentenza 5044 del 2004 della Corte di cassazione, dalla quale l’Italia ha iniziato ad affermare il principio giuridico secondo cui, davanti a crimini internazionali – crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l’umanità – è possibile per il giudice italiano derogare al principio di immunità degli Stati.
Ci ha pensato poi la Corte costituzionale del 2014 ad affermare che «l’immunità – prevista dal diritto internazionale – dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l’umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell’ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della Costituzione».
Giurisprudenza consolidata
Pertanto, concludono le toghe bolognesi, «questo giudice non ha motivo di discostarsi dall’insegnamento reso dalla Corte costituzionale italiana, e reputa doveroso uniformarsi alla giurisprudenza interna sia di legittimità che di merito, oramai assolutamente consolidata nel negare immunità alla Germania per i crimini nazisti compiuti nel nostro territorio. Sussiste dunque giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi in merito alla domanda risarcitoria».