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AI Act europeo: effettivi i primi divieti, ma servono altri 60 provvedimenti

Dal 2 febbraio sono diventati effettivi i primi divieti dell’AI Act dell’Unione Europea, la prima legge al mondo per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, entrata in vigore il primo agosto 2024. Si tratta, però, di una buona notizia a metà: saranno necessari ancora 60 provvedimenti per dare attuazione e completare il puzzle normativo previsto dal Regolamento 2024/1689.

Il primo step

Da domenica 2 febbraio sono applicabili i divieti aventi l’obiettivo di impedire che i sistemi di intelligenza artificiale siano usati per attività e progetti contrari ai valori dell’Unione Europea. E cioè: fare controlli indiscriminati di massa, influenzare le opinioni politiche e contaminare i processi democratici.

Si tratta, però, solo della prima fase del Regolamento entrato in vigore sei mesi fa, dopo oltre tre anni di lavoro legislativo. Le regole di governance e gli obblighi per i modelli di intelligenza artificiale generici si applicheranno dopo dodici mesi. Le regole per i sistemi di intelligenza artificiale incorporati in prodotti regolamentati, invece, si applicheranno invece dopo trentasei mesi. Questo periodo permetterà all’Unione Europea anche di completare l’attuazione dell’AI Act.

Quali sono i divieti

Ecco i divieti introdotti il 2 febbraio:

Sistemi di riconoscimento facciale: è proibito l’uso di intelligenza artificiale per creare database di riconoscimento facciale attraverso lo scraping di immagini da internet o da sistemi di videosorveglianza senza consenso. Tuttavia, possono essere usati in contesti specifici, per esempio per contrastare reati gravi o per controllare frontiere, e sempre sotto supervisione giuridica.

Manipolazione del comportamento: sono proibiti i sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano tecniche subliminali o manipolative per alterare il comportamento umano, specialmente se sfruttano le vulnerabilità degli individui.

Categorizzazione biometrica: è vietato l’uso di intelligenza per categorizzare le persone in base a caratteristiche biometriche sensibili come razza, orientamento politico o religioso. Il riconoscimento facciale o altre forme di identificazione biometrica possono essere comunque utilizzati per la verifica dell’identità in situazioni in cui vi sia un interesse legittimo.

Policing predittivo: è proibito l’uso di intelligenza artificiale per prevedere il comportamento criminale basandosi solo sul profilo o sulle caratteristiche personali di un individuo.

Riconoscimento delle emozioni: è proibito l’uso di intelligenza artificiale per riconoscere le emozioni nei luoghi di lavoro o nelle istituzioni educative. Fanno eccezione i motivi medici, per esempio in ambito clinico o terapeutico, l’utilizzo di tecnologie che rilevano le emozioni può essere impiegato per monitorare lo stato emotivo o psicologico dei pazienti.

Social scoring: Vietato l’uso di IA per valutare o classificare le persone in base al loro comportamento sociale.

Alessandro Dowlatshahi

Classe 1998, ho conseguito la Laurea Magistrale in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Milano, chiudendo il mio percorso accademico con un lavoro di ricerca tesi a Santiago del Cile. Le mie radici si dividono tra l’Iran e l’Italia; il tronco si sta elevando nella periferia meneghina; seguo con una penna in mano il diramarsi delle fronde, alla ricerca di tracce umane in giro per il mondo.

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