Dal 2 febbraio sono diventati effettivi i primi divieti dell’AI Act dell’Unione Europea, la prima legge al mondo per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, entrata in vigore il primo agosto 2024. Si tratta, però, di una buona notizia a metà: saranno necessari ancora 60 provvedimenti per dare attuazione e completare il puzzle normativo previsto dal Regolamento 2024/1689.
Il primo step
Da domenica 2 febbraio sono applicabili i divieti aventi l’obiettivo di impedire che i sistemi di intelligenza artificiale siano usati per attività e progetti contrari ai valori dell’Unione Europea. E cioè: fare controlli indiscriminati di massa, influenzare le opinioni politiche e contaminare i processi democratici.
Si tratta, però, solo della prima fase del Regolamento entrato in vigore sei mesi fa, dopo oltre tre anni di lavoro legislativo. Le regole di governance e gli obblighi per i modelli di intelligenza artificiale generici si applicheranno dopo dodici mesi. Le regole per i sistemi di intelligenza artificiale incorporati in prodotti regolamentati, invece, si applicheranno invece dopo trentasei mesi. Questo periodo permetterà all’Unione Europea anche di completare l’attuazione dell’AI Act.
Quali sono i divieti
Ecco i divieti introdotti il 2 febbraio:
Sistemi di riconoscimento facciale: è proibito l’uso di intelligenza artificiale per creare database di riconoscimento facciale attraverso lo scraping di immagini da internet o da sistemi di videosorveglianza senza consenso. Tuttavia, possono essere usati in contesti specifici, per esempio per contrastare reati gravi o per controllare frontiere, e sempre sotto supervisione giuridica.
Manipolazione del comportamento: sono proibiti i sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano tecniche subliminali o manipolative per alterare il comportamento umano, specialmente se sfruttano le vulnerabilità degli individui.
Categorizzazione biometrica: è vietato l’uso di intelligenza per categorizzare le persone in base a caratteristiche biometriche sensibili come razza, orientamento politico o religioso. Il riconoscimento facciale o altre forme di identificazione biometrica possono essere comunque utilizzati per la verifica dell’identità in situazioni in cui vi sia un interesse legittimo.
Policing predittivo: è proibito l’uso di intelligenza artificiale per prevedere il comportamento criminale basandosi solo sul profilo o sulle caratteristiche personali di un individuo.
Riconoscimento delle emozioni: è proibito l’uso di intelligenza artificiale per riconoscere le emozioni nei luoghi di lavoro o nelle istituzioni educative. Fanno eccezione i motivi medici, per esempio in ambito clinico o terapeutico, l’utilizzo di tecnologie che rilevano le emozioni può essere impiegato per monitorare lo stato emotivo o psicologico dei pazienti.
Social scoring: Vietato l’uso di IA per valutare o classificare le persone in base al loro comportamento sociale.