INTER, ARRIVA IL CONTO: 50MILA EURO DI MULTA E DIFFIDA. ARRESTATO L’ULTRÀ DEL PETARDO

Cinquantamila euro di multa, diffida e un arresto. È questo il bilancio definitivo dopo i fatti di Cremona. Mentre via Rosellini presenta il conto economico al club, la Digos chiude il cerchio sul responsabile del lancio del petardo che domenica 1° febbraio, allo stadio Zini, ha stordito il portiere della Cremonese Emil Audero.

 L’ARRESTO

Sul fronte delle indagini, la svolta è arrivata nella serata del 3 febbraio. L’inchiesta della Digos, coordinata dal pm Francesco Cajani, ha portato all’identificazione del responsabile: un diciannovenne appartenente al gruppo dei Viking della Curva Nord. Il giovane è stato arrestato in flagranza differita al termine delle indagini condotte tra Cremona e il capoluogo lombardo. Il diciannovenne, assistito dall’avvocato Mirko Perlino, è stato prima portato in questura per gli accertamenti e, poi, trasferito al carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida.

 

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 LA SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

Sul fronte pecuniario, il provvedimento, emesso sulla base dei referti del direttore di gara Davide Massa e dei giudici di campo, recita: «ammenda di cinquantamila euro e diffida specifica all’Inter per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni). In particolare, al terzo minuto del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti».

LE ATTENUANTI

Il club nerazzurro evita però la chiusura immediata di San Siro grazie alla propria condotta post-episodio. Il Giudice ha infatti riconosciuto delle attenuanti, valorizzando il «comportamento disponibile e collaborativo della società» nell’identificare i colpevoli e la «palese dissociazione» mostrata dai calciatori in campo.

Resta però una diffida specifica: al prossimo episodio che metta a rischio «l’incolumità di tesserati, ufficiali di gara e personale», scatteranno automaticamente le sanzioni previste dall’articolo 8 comma 1 lettere d) e) f) CGS, dalla chiusura di settori dello stadio alla squalifica del campo.

 

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