È del primo dicembre la notizia del trasloco di Nathan Trevallion nella “casa di nonna Gemma”, il casolare concesso alla famiglia del bosco in comodato d’uso gratuito da Armando Carusi, un ristoratore della zona di Palmoli. Sembra quindi vicina alla conclusione la vicenda della soprannominata “famiglia del bosco”, che ora attende solo di ricongiungersi.
Quali sono le ragioni alla base del provvedimento di allontanamento dei minori
Art. 32 della Costituzione: “La salute è un diritto fondamentale”. Sono diverse le ragioni che hanno spinto la Corte a disporre un provvedimento che, di regola, è adottato come extrema ratio. In primo luogo, la tutela della salute, garantita dall’art. 32 della Costituzione in quanto “diritto fondamentale dell’uomo”. Con questa disposizione si riconosce il diritto all’integrità psico-fisica, che si sostanzia garantendo l’accesso ai trattamenti medici e la possibilità di godere di un ambiente di vita sano.
A tal proposito, la contestazione mossa ai genitori riguarda la decisione di non sottoporre i bambini agli accertamenti sanitari obbligatori richiesti dagli assistenti sociali. Tale decisione – secondo quanto riportato nell’ordinanza – ha ostacolato il godimento di questo diritto.
Diritto all’abitazione
Ancora, il diritto di abitazione ovvero il diritto a vivere in un’abitazione adeguata al rispetto della dignità umana. Esso non è espressamente sancito dalla Costituzione ma si stabilisce nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata da tutti gli stati membri delle Nazioni unite, e dalla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ratificata dall’Italia nel 1978.

A livello nazionale lo stesso diritto è stato poi riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 217 del 1988. La normativa italiana cui fa riferimento l’ordinanza del Tribunale, invece, è una normativa di carattere tecnico: l’art. 24 del Testo unico sull’edilizia, che disciplina i criteri di agibilità. I giudici hanno ritenuto che la consulenza del geometra prodotta dai genitori per dimostrare la stabilità dell’immobile non consenta di accertare la rispondenza ai molteplici requisiti imposti dal Testo Unico perché si possa parlare anche agibilità.
Diritto all’istruzione
Ad essere preso in considerazione è stato anche il diritto all’istruzione, tutelato dalla Costituzione all’art. 30. Rispetto a questo tema i giudici hanno sottolineato come – al di là delle questioni inerenti al rispetto delle procedure per l’istruzione parentale – la scelta dell’homescooling, unita al generale isolamento nel quale i genitori hanno scelto di far vivere i figli, abbia leso il diritto degli stessi ad avere una vita sociale adeguata, vale a dire la possibilità di socializzazione e confronto con i coetanei.

Dunque, nella misura in cui l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, il Tribunale ha sposato la tesi dei servizi sociali. Questi hanno dimostrato, tramite la letteratura scientifica, che i bambini privati dei contatti con altri bambini tendono a sviluppare disturbi a livello cognitivo ed emotivo.
Il diritto alla riservatezza
Infine, la Corte ha preso in considerazione il diritto dei minori alla riservatezza e alla tutela dell’identità personale riconosciuto tanto da fonti nazionali, come il codice per la protezione dei dati personali, quanto da fonti europee ed internazionali, soprattutto l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il collegio dei giudici ha ritenuto che la scelta della coppia di acconsentire alla trasmissione di interviste ed immagini nel programma televisivo “Le Iene” abbia danneggiato il diritto dei bambini alla riservatezza. Questa infatti si considera violata anche nel momento in cui le informazioni e le immagini diffuse, anche se obliterate, consentono l’identificazione dei minori.

Ma quali sono le considerazioni che accompagnano le valutazioni giuridiche?
Fondamentalmente le seguenti. Se un adulto ha la facoltà di scegliere e – se lo ritiene – di rinunciare ai propri diritti, diversa è la questione se si parla di un minore.
Il genitore, infatti, assume una posizione che – in gergo – si dice di garanzia: ha cioè il dovere di tutelare e proteggere la vita e l’incolumità dei figli. Un dovere, dunque, sancito a livello normativo dal 2013, quando l’espressione “potestà genitoriale” venne sostituita con l’espressione “responsabilità genitoriale”.
Non una semplice variazione terminologica ma il simbolo di un cambio di paradigma culturale. Vero, infatti, che i genitori hanno la libertà di scegliere il tipo di educazione da impartire ai figli. Altrettanto vero anche che tale libertà non viene esercitata in virtù di un potere – una potestà – ma di una posizione di responsabilità.
A cura di Alessandra Falletta Ballarino