Approvata al Senato con 201 voti favorevoli: da oggi la riforma sulla legittima difesa è legge. «Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene» così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato al Senato dopo l’ok finale alla legittima difesa. «Da oggi i delinquenti sanno che fare i rapinatori in Italia è più difficile, un mestiere ancora più difficile, più pericoloso» continua il ministro degli Interni «se mi arriva uno mascherato e armato io ho diritto di difendermi prima che tu metta le mani addosso a me».
Ma cosa prevede la nuova norma? La legittima difesa sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. È questo il fulcro della legge approvata dalla Camera che modifica il comma due dell’articolo 52 del codice penale, in base al quale è possibile utilizzare «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui».
Viene inoltre introdotta un’ulteriore presunzione all’interno dello stesso articolo 52, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia. La legge interviene poi sull’articolo 55 del codice penale relativamente alla disciplina dell’eccesso colposo, escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. Viene poi modificato l’articolo 624 bis del codice penale, prevedendo che nei casi di condanna per furto in appartamento e scippo, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Vengono inoltre rese più severe le sanzioni per una serie di reati contro il patrimonio: furto in abitazione, scippo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate; e in caso di violazione di domicilio si considera aggravata quando è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Infine, la legge interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.
La riforma ha però suscitato anche delle perplessità. «La nuova legge sulla legittima difesa non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino ad oggi; al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con se grandi difficoltà di interpretazione: tutto ciò significa che tutti saranno meno garantiti». A dirlo è il presidente dell’Anm Francesco Minisci.