Dopo un lungo iter parlamentare, non poche polemiche e l’approvazione della legge il 14 dicembre scorso, il biotestamento è entrato oggi in vigore. La legge, fortemente voluta dai malati che hanno manifestato il loro desiderio di libertà e scelta, permetterà a tutti i cittadini maggiorenni capaci di intendere e di volere di redigere il testamento. Nel documento è possibile indicare i trattamenti sanitari che si vogliono ricevere e quelli ai quali si rinuncerebbe nel caso in cui non si fosse più in grado di esprimersi e prendere decisioni autonomamente. La dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) costituisce infatti il cuore della legge.
Le DAT devono obbligatoriamente contenere i dati anagrafici del firmatario e le condizioni sullo stato di salute. Nel documento si dichiara che «nell’ipotesi di trovarmi nelle condizione di non poter decidere riguardo le mie cure sanitarie, a causa del mio deterioramento fisico e/o mentale, e/o di essere in uno stato clinico tra quelli elencati nel presente documento», e vanno indicati anche i riferimenti alla Costituzione, alla Convenzione dei diritti dell’uomo, al codice di deontologia medica e al giuramento professionale dei medici. Come postilla è importante indicare i nominatici di persone fidate o familiari da informare.
Si deve poi scrivere una formula che recita: «Accertato da almeno due medici indipendenti che le mie condizioni fisiche siano giunte ad una fase definita terminale, chiedo». Da qui parte l’elenco che può contenere una serie di indicazioni sulle volontà del paziente. Deve essere inoltre presente la sottoscrizione del medico che deve dichiarare «di aver informato il Sig.(…) in relazione alle volontà sanitarie da lui qui sopra espresse, e che nel pieno delle sue facoltà mentali il suddetto ha compreso il valore delle sue decisioni».
Il biotestamento può essere fatto anche attraverso un video o con dispositivi tecnologici che permettono alle persone con menomazioni di comunicare. Le DAT si possono rinnovare, modificare o revocare in qualsiasi momento.
Nella legge è indicato anche un invito, cioè quello di nominare un fiduciario, una persona in cui si ripone la massima fiducia, che si assuma la responsabilità di dare interpretazione e lettura delle DAT contenute nel biotestamento. Nei casi in cui le DAT non siano congrue, o se dalla medicina dovessero emergere nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle sue condizioni di vita, il fiduciario ha il diritto di autorizzare i medici a non esperire le volontà del dichiarante.
Il biotestamento può essere redatto con un funzionario pubblico o con pubblico ufficiale, come un notaio ma anche con una scrittura privata autenticata (da un notaio) custodita dall’autore del documento. È anche possibile autenticarlo con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza o anche presso le strutture sanitarie, se la Regione sia conformata alla raccolta. (ei)